{"id":139,"date":"2022-06-07T12:28:32","date_gmt":"2022-06-07T10:28:32","guid":{"rendered":"http:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/?page_id=139"},"modified":"2024-07-23T11:53:31","modified_gmt":"2024-07-23T09:53:31","slug":"alienazioni-prelazioni-concessioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/?page_id=139","title":{"rendered":"Alienazioni -Prelazioni \u2013 Concessioni"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019alienazione di beni culturali \u00e8 disciplinata dagli articoli 53-59 del suddetto Decreto. Sono inalienabili i beni culturali demaniali indicati nell\u2019art. 54, comma 1, lett. d\u00a0<em>ter<\/em>) del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42\/2004.<\/p>\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Alienazione di beni culturali di propriet\u00e0 \u201cpubblica\u201d<\/strong><\/p>\n<p>In seguito al nuovo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/01\/21\/20G00006\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D.P.C.M. 169\/2019 Regolamento di Riorganizzazione del MiBACT<\/a>, i beni culturali di propriet\u00e0 pubblica o di persone giuridiche private\u00a0 senza scopo di lucro possono essere alienati solo a seguito di decreto della Commissione regionale per il patrimonio cultutale competente per regione (CO.RE.PA.CU), sulla base di quanto previsto\u00a0 dagli articoli 55, 55 bis, 56, 57, 57-<em>bis<\/em>\u00a0e 58 del Codice dei Beni Culturali.<\/p>\n<p>Gli enti proprietari devono inoltrare istanza di autorizzazione al Segretariato regionale del MiC indicando contestualmente la destinazione d\u2019uso del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione e le modalit\u00e0 di fruizione pubblica (art.55).<\/p>\n<p>La CO.RE.PA.CU. informa tutti gli enti pubblici territoriali per il tramite della Regione che il bene in argomento \u00e8 in vendita affinch\u00e9 possano, se interessati, esercitare il diritto di prelazione.<br \/>\nEspletata questa fase preliminare, la CO.RE.PA.CU., a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, rilascia l\u2019autorizzazione richiesta,\u00a0 solo a condizione che la destinazione d\u2019uso assicuri l\u2019idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con la sua qualit\u00e0 culturale.<br \/>\nLe prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell\u2019atto di alienazione e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.<br \/>\nL\u2019autorizzazione \u00e8 richiesta\u00a0anche in caso di vendita, parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime \u00e8 richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).<\/p>\n<p class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>Propedeutica all\u2019autorizzazione all\u2019alienazione \u00e8 la verifica di interesse culturale ai sensi dell\u2019art. 12 del Codice.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/sabap-cz-kr.cultura.gov.it\/?page_id=120\">Verifiche di interesse culturale<\/a><\/p>\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Alienazione di beni culturali di propriet\u00e0 privata<\/strong><\/p>\n<p>Tra gli obblighi indicati dal D.lg. 42\/2004 per i detentori o possessori di un bene sottoposto a tutela, vi \u00e8 quello di dover denunciare il trasferimento\u00a0 di propriet\u00e0 (o detenzione limitatamente ai beni mobili) di beni culturali (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell\u2019atto.<\/p>\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Chi fa la Denuncia?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019<strong>alienante\u00a0<\/strong>o il\u00a0<strong>cedente la detenzione<\/strong>, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>acquirente<\/strong>, in caso di trasferimento avvenuto nell\u2019ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>erede\u00a0<\/strong>il\u00a0<strong>legatario<\/strong>, in caso di successione a causa di morte. Per l\u2019erede, il termine decorre dall\u2019accettazione dell\u2019eredit\u00e0 o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall\u2019articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La denuncia \u00e8 presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali.<\/li>\n<li>i dati identificativi catastali dei beni;<\/li>\n<li>l\u2019indicazione del luogo ove si trovano i beni;<\/li>\n<li>l\u2019indicazione della natura e delle condizioni dell\u2019atto di trasferimento;<\/li>\n<li>l\u2019indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni\u00a0 previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La denuncia del trasferimento di propriet\u00e0 \u00e8 atto dovuto al Ministero affinch\u00e9 lo stesso, possa:<\/p>\n<ul>\n<li>esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico,<\/li>\n<li>detenere i dati identificativi della propriet\u00e0 affinch\u00e9 questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall\u2019art. 30 del D.Lgs 42\/2004.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esistono\u00a0<strong>due tipologie di atti<\/strong>\u00a0di trasferimento di Propriet\u00e0:<\/p>\n<p><strong>1)\u00a0<\/strong>Trasferimento di Propriet\u00e0 a\u00a0<strong>Titolo\u00a0<\/strong><em><strong>non<\/strong><\/em><strong>\u00a0Oneroso<\/strong>,\u00a0<em><strong>non<\/strong><\/em><strong>\u00a0soggetto<\/strong>\u00a0all\u2019esercizio di\u00a0<strong>Prelazione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>successione,<\/li>\n<li>donazione,<\/li>\n<li>lascito,<\/li>\n<li>divisione testamentaria,<\/li>\n<li>fusione di societ\u00e0,<\/li>\n<li>scissione di societ\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2)\u00a0<\/strong>Trasferimento di Propriet\u00e0 a\u00a0<strong>Titolo Oneroso<\/strong>,\u00a0<strong>soggetto\u00a0<\/strong>all\u2019esercizio di\u00a0<strong>Prelazione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>alienazione dietro pagamento di un prezzo,<\/li>\n<li>alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,<\/li>\n<li>permuta,<\/li>\n<li>dazione in pagamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si considera\u00a0<strong>non avvenuta<\/strong>\u00a0la denuncia di trasferimento di propriet\u00e0, priva delle indicazioni previste dall\u2019art. 59, c. 4, o con indicazioni incomplete o imprecise (art. 59, c. 5).<\/p>\n<div class=\"wp-block-file\"><\/div>\n<p class=\"has-normal-font-size\"><strong>PRELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facolt\u00e0 di\u00a0<strong>acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso<\/strong>\u00a0, al medesimo prezzo stabilito nell\u2019atto di alienazione. (art. 60, c.1)<br \/>\nIl Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione (di un bene di propriet\u00e0 privata), ne informa la Regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1) affinch\u00e9 essi possa formulare al Ministero, entro trenta giorni, l\u2019eventuale proposta di prelazione (art. 62, c. 2).<\/p>\n<p>Complessivamente il diritto di prelazione pu\u00f2 essere esercitato entro\u00a0<strong>sessanta giorni<\/strong>\u00a0dalla ricezione della denuncia prevista dall\u2019art. 59 (art. 61, c. 1),\u00a0<strong>ovvero entro centottanta giorni<\/strong>\u00a0se \u00e8 presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).<br \/>\nAllo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale pu\u00f2 essere preso in consegna dal nuovo proprietario.<\/p>\n<p class=\"has-normal-font-size\"><strong>CONCESSIONE IN USO<\/strong><\/p>\n<p>Nello specifico caso delle Concessioni in uso dei beni culturali immobili, il Codice dei beni culturali prevede due tipologie.<\/p>\n<p>La prima \u00e8 disciplinata dall\u2019<strong>articolo 57-<em>bis<\/em>\u00a0\u201cProcedure di trasferimento di immobili pubblici\u201d<\/strong>, il secondo caso dall\u2019<strong>articolo 106 \u201cUso individuale di beni culturali\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>articolo 106<\/strong>, rientrante nel Titolo del Codice dei beni culturali dedicato alla valorizzazione, detta la disciplina generale per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici territoriali, per finalit\u00e0 compatibili con la loro destinazione culturale. Qualora il bene sia in consegna al Ministero, il soprintendente \u00e8 competente ad adottare il provvedimento di concessione e a determinare il canone dovuto; qualora il bene non sia in consegna al Ministero, la relativa concessione \u00e8 subordinata all\u2019autorizzazione del Ministero (Soprintendenza), rilasciata nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2-bis dell\u2019articolo in argomento.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 106 trova applicazione ogni qual volta la concessione in uso richiesta non rappresenti una cesura temporale significativa nella persistenza della titolarit\u00e0 dei poteri dominicali in capo all\u2019amministrazione consegnataria.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019<strong>articolo 57-bis<\/strong>\u00a0regola una particolare tipologia di concessione in uso individuale del bene demaniale, relativa agli immobili suscettibili di dismissione o di valorizzazione ed utilizzazione economica (vedi art. 3-bis D.L. 351\/2001 conv. in L. 410\/2001 e ss.mm.ii.) che presuppone un impegno finanziario di lunga durata e, di conseguenza,\u00a0<strong>una cesura dei poteri dominicali dell\u2019amministrazione concedente sul bene concesso<\/strong>. Per questo motivo i casi contemplati dall\u2019art. 57-bis del Codice dei beni culturali rientrano nei casi previsti dal Titolo I \u2013 Capo IV \u2013 Sez. I \u201cAlienazione altri modi di trasmissione\u201d del Codice dei beni culturali.<\/p>\n<p>Come per le alienazioni, le condizioni e le prescrizioni contenute nell\u2019autorizzazione (<strong>concessa dalla CO.RE.PA.CU. su parere della Soprintendenza<\/strong>) devono essere riportate nell\u2019atto di concessione e trascritte, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari. E, in egual modo, propedeutica alla concessione ai sensi dell\u2019art. 57-bis \u00e8 la verifica di interesse culturale del bene ai sensi dell\u2019art. 12 del Codice.<\/p>\n<p class=\"has-accent-color has-text-color\"><strong>In breve, ai fini dell\u2019applicazione delle disposizioni indicate dagli articoli 57-<em>bis\u00a0<\/em>e 106 in materia di concessioni in uso, \u00e8 necessario chiarire le circostanze che determinano l\u2019utilizzo dell\u2019uno o dell\u2019altro riferimento normativo<\/strong><\/p>\n<h3 class=\"has-small-font-size\"><strong>Caratteristiche:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>permane la titolarit\u00e0 dei poteri dominicali in capo all\u2019amministrazione consegnataria (che mantiene, tra l\u2019altro, la manutenzione del bene e richiede le autorizzazioni lavori ai sensi dell\u2019art. 21 comma 4 del Codice alla Soprintendenza) per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>106<\/strong>;<\/li>\n<li>cesura dei poteri dominicali dell\u2019amministrazione concedente sul bene concesso (e sar\u00e0 il concessionario a richiedere le autorizzazioni lavori ai sensi dell\u2019art. 21 comma 4 del Codice alla Soprintendenza) per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>57-<\/strong><em><strong>bis<\/strong><\/em>;<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"has-small-font-size\"><strong>Finalit\u00e0:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>prevalentemente\u00a0<strong>culturale\u00a0<\/strong>per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>106<\/strong>;<\/li>\n<li>prevalentemente\u00a0<strong>economica\u00a0<\/strong>per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>57-<\/strong><em><strong>bis<\/strong><\/em>;<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"has-small-font-size\"><strong>Durata:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>di\u00a0<strong>breve termine\u00a0<\/strong>per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>106<\/strong>;<\/li>\n<li>di\u00a0<strong>medio\/lungo termine\u00a0<\/strong>per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>57-<\/strong><em><strong>bis<\/strong><\/em><strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"has-small-font-size\"><strong>Iter procedimentale:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>domanda alla Soprintendenza e 90 giorni durata dei tempi procedimentali per l\u2019autorizzazione in caso di concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>106<\/strong>;<\/li>\n<li>domanda al Segretariato regionale , 120 giorni durata dei tempi procedimentali e autorizzazione con apposito decreto della CO.RE.PA.CU., previo parere della Soprintendenza, per le concessioni di cui all\u2019articolo\u00a0<strong>57-<em>bis<\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Intervenuta la scadenza dei termini previsti nell\u2019atto di concessione \u00e8 necessario avviare un nuovo procedimento autorizzatorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019alienazione di beni culturali \u00e8 disciplinata dagli articoli 53-59 del suddetto Decreto.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-139","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=139"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":650,"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/139\/revisions\/650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabapcs.cultura.gov.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}