Restauro
L’esecuzione di interventi di restauro di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 .
“Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali” come definito all’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n.42/2004.
“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” e “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti” privati, associazioni, fondazioni e “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” anche opera di autori viventi la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni se mobile e 70 anni se immobile come definito all’art. 10, comma 1, 3, e 5 del D.Lgs. n.42/2004.
Ai sensi dell’art. 5 dell’art. 21 l’autorizzazione viene rilasciata sulla base della presentazione di un progetto, o qualora sufficiente, dettagliata descrizione tecnica dell’intervento presentata dal richiedente, e può contenere prescrizioni specifiche.
Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento
7 Giugno 2022, 11:52