Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

FAQ – Come fare per…?

In questa pagina troverete le domande e risposte più frequenti, cliccare sulle schede per espandere le domande e visualizzare le risposte

FAQ – Domande e risposte – Informazioni generali

L’accesso al pubblico per il ricevimento da parte dei Funzionari responsabili di zona è consentito solo previo appuntamento.

La durata dei procedimenti amministrativi non è uniforme, ma dipende dalla tipologia di atto da adottare. I riferimenti ufficiali per individuare i termini sono contenuti nei d.P.C.M. 231/2010 e 271/2010, che includono schede riepilogative utili alla consultazione. In alcune circostanze, tuttavia, le tempistiche possono subire variazioni. Ciò accade, ad esempio, quando il procedimento si svolge tramite Conferenza di Servizi, secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, oppure nei casi regolati dal D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale (come VIA e VAS). Ulteriori deroghe possono essere previste anche per interventi finanziati nell’ambito del PNRR. Un caso specifico riguarda la Verifica dell’Interesse Culturale: per questa procedura, la normativa stabilisce un termine massimo di 90 giorni, che decorre dal momento in cui il Segretariato regionale riceve la documentazione completa. Per quanto riguarda l’inizio del conteggio dei termini, esso coincide con la data in cui l’amministrazione acquisisce formalmente l’istanza. Tale data è attestata dalla ricevuta di consegna, che varia in base alla modalità di invio (raccomandata, consegna diretta o posta elettronica certificata).

È necessario controllare il sito web istituzionale diviso per territorio e funzionari e capire quale ufficio si occupa della pratica inviando una PEC/PEO.

Alla sezione contatti del sito web istituzionale è possibile trovare i riferimenti PEC/PEO della Soprintendenza a cui inviare istanze o documentazione. La trasmissione delle pratiche cartacee è del tutto residuale, ma può avvenire da lunedì al venerdì.

-PEC: sabap-cal@pec.cultura.gov.it
-PEO: sabap-cal@cultura.gov.it

Le istanze e comunicazioni rivolte alla Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza possono essere trasmesse ai seguenti indirizzi istituzionali:
-PEC: sabap-cal@pec.cultura.gov.it
-PEO: sabap-cal@cultura.gov.it
Per un corretto invio di documentazione, limiti delle caselle mail istituzionali, formato dei file per una corretta protocollazione si prega di visionare le “linee guida per il corretto invio delle comunicazioni” nella sezione Servizi- Modulistica del sito web istituzionale.

La modulistica è scaricabile direttamente dal sito web istituzionale della Soprintendenza disponibile nella sezione Servizi.

La Soprintendenza tutela il patrimonio culturale di pertinenza del proprio territorio con riferimento sia ai beni culturali che al paesaggio. Nel caso di procedimenti volti alla tutela del paesaggio la Soprintendenza partecipa in collaborazione con le istituzioni regionali, non avendo competenza esclusiva.

FAQ – Domande e risposte – Accesso agli atti

 

E' necessario presentare una richiesta di accesso agli atti, collegando sul sito web istituzionale della Soprintendenza nella sezione “Servizi – Modulistica”.

E’ necessario presentare una richiesta scritta scaricabile sul sito web istituzionale della Soprintendenza alla sezione “SERVIZI -Modulistica” e inviarla via PEC/PEO. Successivamente verrete contattati con risposta scritta da parte del Funzionario preposto alla pratica.

Possono farlo tutti i soggetti privati – cittadini, società, associazioni – compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che, ai sensi della L.241/90, abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento per il quale si vuole richiedere l’accesso.

No, l’accesso è escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi per i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; nei procedimenti tributari.
Non sono accessibili i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.Inoltre, Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Come principio generale, non possono essere ammesse istanze di accesso che siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso agli atti è possibile a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso in base all' art. 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
La richiesta deve essere inviata all'indirizzo mail/PEC istituzionale della Soprintedenza.

Se la richiesta è presentata direttamente dall’interessato, devono essere riportati i propri dati identificativi, allegando un documento di riconoscimento.

Diversamente, oltre alle proprie generalità, il richiedente dovrà specificare i poteri di rappresentanza nei confronti del soggetto che è interessato all’accesso, allegando il relativo atto di delega e i rispettivi documenti di riconoscimento.
Inoltre, nella richiesta devono essere precisati tutti gli estremi dell’atto che si intende richiedere, ovvero tutti gli elementi che ne consentano la puntuale identificazione.
La richiesta di accesso deve essere motivata, specificando quale interesse tutelato è connesso all’oggetto della richiesta stessa.

L’accesso civico si differenzia in accesso civico semplice con riguardo a documenti oggetto di obbligo di pubblicazione  in base all'art. 5, comma 1, d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., oppure generalizzato nei casi di dati e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.). Può presentare domanda di accesso civico qualsiasi cittadino, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla norma (art. 24, comma 1, L. 241 del 1990) ed inoltrare la richiesta gli indirizzi PEC/PEO della Soprintedenza.

Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza vengono qualificati come controinteressati. Qualora l'amministrazione ne ravvisi la presenza che gli stessi ricevono comunicazione dell' istanza di accesso ed entro 10 giorni  possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, a loro tutela.

La pubblica amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull’istanza di accesso entro trenta giorni dalla sua presentazione. La risposta può assumere diverse forme: può essere positiva, consentendo l’accesso ai documenti richiesti; può essere negativa, attraverso un provvedimento espresso di rigetto; oppure può concretizzarsi nel cosiddetto silenzio-rigetto, qualora l’amministrazione non si pronunci entro il termine previsto.
Inoltre, l’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso quando ciò sia necessario per garantire una tutela temporanea degli interessi coinvolti o per salvaguardare specifiche esigenze organizzative, in particolare nella fase preparatoria dei procedimenti, qualora la conoscenza degli atti possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso riporterà i riferimenti cui rivolgersi per concordare un appuntamento per la presa visione dei documenti e, se richiesto, estrarre copia.
L’accesso si svolge, in orario d’ufficio, alla presenza del personale addetto.
I documenti non possono essere asportati dal luogo ove vengono posti in visione.
All’esame della documentazione prende parte l’interessato richiedente oppure altra persona da lui incaricata e munita di atto di delega, laddove sia accompagnato da altra persona le generalità saranno riportate nel verbale di accesso.

L’esame dei documenti è gratuito. L’interessato potrà prendere appunti relativamente alla documentazione mostrata ed eventualmente munirsi di propri dispositivi (es. tablet, smartphone ecc.) per estrarre copia semplice degli atti.
Nel caso di richiesta copie formali, il rilascio è subordinato al versamento degli importi dovuti come specificato nel riscontro all’accesso.
Su istanza del richiedente, le copie possono essere autenticate.

In caso di diniego dell’accesso espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare entro 30 giorni ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi.

In linea generale la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

Pertanto, nel caso la richiesta abbia ad oggetto il parere finale emesso dalla Provincia di Cosenza quale ente sub-delegato da parte della Regione Calabria, l’istanza va presentata direttamente alla Provincia, in quanto il parere rilasciato dalla Soprintendenza è di natura endoprocedimentale.

No, la Soprintendenza è competente per le richieste di accesso agli atti relative alla sola provincia di Cosenza.

FAQ – Domande e risposte – Autorizzazioni e interventi sui beni

 

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), qualsiasi intervento su un bene sottoposto a tutela deve essere preventivamente autorizzato. Questo include non solo i lavori di restauro e risanamento conservativo, ma anche la manutenzione (ordinaria e straordinaria), le modifiche della destinazione d'uso, i consolidamenti strutturali e l'installazione di impianti o elementi tecnologici.

Per verificare la disponibilità di incentivi economici o benefici fiscali relativi agli interventi sui beni culturali, è possibile consultare le informazioni dedicate messe a disposizione dall’amministrazione. In particolare, nella sezione “Contributi e agevolazioni fiscali” sono illustrate le diverse forme di sostegno previste dalla normativa vigente. Tra queste rientrano, ad esempio, contributi pubblici, misure di detrazione fiscale, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e strumenti come l’Art Bonus. La consultazione di questa sezione consente di individuare la soluzione più adatta in base alla tipologia di intervento da realizzare.

La normativa prevede diverse forme di agevolazione fiscale pensate per favorire la tutela e la manutenzione dei beni di valore storico e artistico. Questi strumenti rappresentano un supporto importante, soprattutto considerando i costi spesso elevati degli interventi richiesti e le limitate risorse pubbliche disponibili. Le principali agevolazioni riguardano vari ambiti tributari, tra cui la tassazione sui redditi, le imposte legate agli atti di trasferimento (come registro, successioni e donazioni), nonché i tributi catastali e quelli di natura locale sugli immobili. Nel caso in cui l’immobile appartenga a soggetti pubblici o enti assimilati, è necessario, prima di accedere ai benefici, aver avviato la procedura di accertamento dell’interesse culturale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per approfondire nel dettaglio le modalità di accesso e le diverse tipologie di agevolazione, è possibile consultare la sezione dedicata alla modulistica.

La sponsorizzazione culturale consiste in un supporto economico, materiale o in servizi offerto da soggetti privati a iniziative culturali promosse da enti pubblici o privati operanti nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L’obiettivo principale è sostenere l’attività culturale, ottenendo in cambio visibilità, promozione del marchio o valorizzazione dell’immagine dello sponsor. Questa forma di collaborazione è regolamentata dal Codice dei beni culturali e dal decreto legislativo sugli appalti pubblici, oltre a specifici provvedimenti ministeriali. La sponsorizzazione si realizza mediante un contratto tra lo sponsor e il soggetto che riceve il sostegno, in cui vengono definiti i servizi o le forme di promozione che quest’ultimo si impegna a offrire. I costi sostenuti per la sponsorizzazione possono essere dedotti interamente dal reddito d’impresa, rendendo lo strumento vantaggioso anche sul piano fiscale.

Le erogazioni liberali sono donazioni effettuate a favore di enti pubblici o privati senza scopo di lucro e senza obbligo di ricevere una contropartita economica. Si tratta di un sostegno volontario che contribuisce al finanziamento di iniziative culturali, artistiche o di conservazione del patrimonio. Dal punto di vista fiscale, il trattamento varia a seconda del tipo di soggetto donatore: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di detrazioni dall’imposta sul reddito, mentre le imprese possono dedurre integralmente le somme donate dal reddito d’impresa. Nel caso di erogazioni destinate allo Stato per attività istituzionali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo, le somme sono interamente deducibili. Chi effettua una donazione deve fornire la documentazione richiesta dall’ente beneficiario per ottenere il beneficio fiscale: le persone fisiche e gli enti non commerciali devono inviare la richiesta di certificazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, mentre le imprese comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Anche i beneficiari devono rendicontare entro lo stesso termine l’importo ricevuto, le generalità del donatore e le finalità dell’erogazione.

Ulteriori dettagli su modalità, requisiti e certificazioni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Ministero della Cultura.

Sì, il Ministero può concorrere alle spese sostenute dai proprietari privati per l'esecuzione di interventi conservativi (art. 31 e ss. del Codice). L'ammissibilità ai contributi in conto capitale o in conto interessi è subordinata alla preventiva autorizzazione dei lavori da parte della Soprintendenza, all'alta sorveglianza durante le opere e alla certificazione finale della regolare esecuzione. I beni restaurati con il concorso dello Stato sono assoggettati all'accessibilità pubblica secondo modalità da convenzionare.

Per accertare l'esistenza di un provvedimento di tutela su un immobile, è possibile inoltrare una formale richiesta di accesso agli atti o di certificazione di vincolo alla Soprintendenza competente per territorio. È inoltre possibile effettuare verifiche preliminari consultando i portali regionali o nazionali (es. Vincoli in Rete), oppure verificando le annotazioni presso i Registri Immobiliari (Conservatoria).

E' necessario collegarsi al sito istituzionale della Soprintendenza, scaricare il modulo nella sezione “Servizi-Modulistica” e presentare una richiesta di autorizzazione per interventi su beni. Inoltrare la richiesta all’indirizzo PEC/PEO della Sabap.

In base all’art. 21 co. 5 del D. Lgs. 42/2004 qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata da più di cinque anni, è necessario inviare nuovamente il progetto per consentire alla Soprintendenza di dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già emanate in relazione al mutare delle tecniche conservative

L'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa alla Soprintendenza dal proprietario, possessore o detentore del bene, corredata da un progetto esecutivo firmato da un professionista abilitato (per gli immobili vincolati, le competenze di progettazione e direzione lavori spettano per legge alla figura dell'Architetto). La documentazione deve illustrare in modo esaustivo lo stato di fatto, gli interventi previsti, i materiali e le metodologie di restauro. L'invio avviene generalmente tramite PEC o attraverso i portali telematici dedicati.

La tutela indiretta (art. 45 del Codice) è uno strumento volto a preservare la cornice ambientale, la prospettiva, la luce e il decoro di un bene monumentale vincolato. Le prescrizioni di tutela indiretta si applicano agli immobili e alle aree limitrofe al monumento, limitando o regolamentando interventi edilizi (es. nuove volumetrie, recinzioni, coloriture delle facciate) che potrebbero alterarne la percezione o danneggiarne il contesto storico.

Il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi esposti alla pubblica vista è severamente vietato senza la specifica autorizzazione della Soprintendenza (art. 50 del Codice). Tali interventi sono autorizzati, in stretta sinergia con l'Area storico-artistica, quasi esclusivamente per comprovate e urgenti necessità di conservazione e salvaguardia del manufatto.

L'attività di ispezione e vigilanza tecnica, volta a verificare il corretto andamento dei lavori e la loro aderenza al progetto autorizzato, è condotta dai Funzionari Architetti della Soprintendenza, responsabili per il territorio di competenza, i quali possono disporre la sospensione immediata dei lavori in caso di difformità o di interventi non autorizzati.

La Soprintendenza è tenuta al rilascio, nei casi espressamente previsti dalla normativa, le autorizzazioni al prestito di opere d'arte presenti sul territorio di competenza in occasione di mostre, di esposizioni e di manifestazioni.

Gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 142/2004 (codice dei Beni Culturali) riguardano la riproduzione di immagini di beni culturali. In aggiunta il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione dei beni culturali in consegna, e indicare i criteri in base ai quali applicare o meno canoni di concessione e corrispettivi di riproduzione.

Le riprese di beni culturali per fini differenti all’uso personale, o finalizzate all’ottenimento di copie di immagini presenti in archivio della Soprintendenza, necessitano dell'autorizzazione e/o la concessione all'uso di immagini. Sarà necessario consultare la sezione Modulistica del sito web istituzionale della SABAP; consulta il tariffario, per capire se è previsto un canone per il servizio richiesto

Secondo il D. Lgs. n. 42/2004 artt. 106-110 è obbligatorio richiedere una concessione o autorizzazione alla Soprintendenza per:

-uso commerciale o pubblicitario;

-beni in consegna alla Soprintendenza (se il bene è gestito direttamente dalla Soprintendenza, questa rilascia la concessione d’uso previo pagamento di un eventuale canone, fatti salvi i diritti d’autori;

-beni in consegna ad altri enti: se il bene appartiene allo Stato, ma è gestito da altri Enti, la richiesta va inoltrata direttamente all’ente consegnatario.

La Soprintendenza prima di concedere autorizzazione, verifica le modalità di ripresa, nonché l’integrità e la tutela del bene; che l’uso dell’immagine sia compatibile con il carattere storico-artistico del bene stesso

E’ possibile segnalare un abuso attraverso una segnalazione ben circostanziata, referenziata geograficamente, firmata e inviata via PEC/PEO alla Soprintendenza. Si rammenti che le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione.

Le richieste devono essere inviate alla Soprintendenza tramite l'Ufficio preposto dalla Curia competente per l'ambito territoriale.

Tutti i negozi giuridici (atto di compravendita, dichiarazione di successione, atto di permuta, atto di donazione etc.) che riguardino beni culturali, quindi sottoposti a vincolo diretto è previsto l’obbligo di denuncia alla Soprintendenza territorialmente competente. Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica o a tutela indiretta non è previsto alcun obbligo di denuncia. I beni tutelati ope legis non possono essere alienati se non previa valutazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 (codice dei Beni culturali). in caso di esito positivo e relativa dichiarazione di interesse, i beni culturali devono essere sottoposti ad autorizzazione del Ministero come previsto dagli artt. 55-58.

In caso di procedura di valutazione con esito negativo, i beni non sono beni culturali e su di essi non si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Beni Culturali.

La denuncia va inviata alla Soprintendenza competente entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto, come previsto dall’art. 59 c. 2 del D. Lgs. n. 42/2004. Trascorso tale termine, la denuncia è considerata tardiva. Pertanto è consigliabile inviare denuncia appena possibile e successivamente inviare copia dell’atto di compravendita/successione/donazione o altro.

Bisogna inoltrare copia del negozio giuridico (atto di compravendita, dichiarazione di successione, atto di permuta, atto di donazione o altro) e relativa denuncia, redatta ai sensi dell’articolo 59 c. 4 del D. Lgs. n.42/2004

Il conteggio dei 60 giorni è continuo e non sono previste interruzioni per il mese di agosto, i giorni festivi, i ponti o altre ricorrenze. I termini decorrono dalla consegna e accettazione del messaggio PEC col quale vengono trasmessi la denuncia e il relativo atto

E’ possibile provvedere a denunciare qualsiasi atto relativo a un negozio giuridico inerente un bene culturale per il quale la denuncia non è stata redatta correttamente ai sensi dell’art. 59 c. 4 del codice dei beni culturali o oltre i 30 giorni. In questi casi i termini per la prelazione salgono a 180 giorni (art. 62 c. 4 del D. Lgs. n. 42/2004).

 

Ultimo aggiornamento

29 Aprile 2026, 08:06